Legge Andreotti _1949

 La legge Andreotti n. 958 del 29-12-1949 stabilisce i requisiti del corrtometraggio: Deve avere iuna lunghezza minima di 250 metri (9 min.)  per film in B/N, e 180 metri (6,5 min.) per film a colori e non superiore ai 2.000 metri (73min).

Un comitato tecnico decideva chi poteva usufruire di un contributo pari al 3% dell'incasso ottenuto all'interno del programma dove il corto è stato proiettato, per un periodo di 3 anni dalla prima proiezione

Un ulteriore 2% dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il corto è stato proiettato, per quei cortometraggi ritenuti di elevato valore tecnico e artistico.

Si calcola che mediamente il valore riconosciuto come bonus dallo stato ammontasse a 4 Milioni.

1 Minuto = 27,36 mt